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LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1984)
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Testo in vigore dal:  18-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.
L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.
In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.
La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.