LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 14-1-1979
                               Art. 5. 
                  (Organizzazione delle attivita') 
 
  Le  regioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dai   programmi
regionali di sviluppo, predispongono programmi  pluriennali  e  piani
annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale. 
  L'attuazione  dei  programmi  e  dei  piani  cosi'  predisposti  e'
realizzata: 
    a) direttamente nelle  strutture  pubbliche,  che  devono  essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario,  il  loro
adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; 
    b) mediante  convenzione,  nelle  strutture  di  enti  che  siano
emanazione  o  delle  organizzazioni  democratiche  e  nazionali  dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori  o
di associazioni con finalita' formative e sociali,  o  di  imprese  e
loro consorzi, o del movimento cooperativo. 
  Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono 
  possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti 
    requisiti: 
    1) avere come fine la formazione professionale; 
    2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e  attrezzature
idonee; 
    3) non perseguire scopi di lucro; 
    4) garantire il controllo sociale delle attivita'; 
    5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria; 
    6) rendere pubblico il bilancio annuale  per  ciascun  centro  di
attivita'; 
    7) accettare il controllo della  regione,  che  puo'  effettuarsi
anche mediante ispezioni, sul  corretto  utilizzo  dei  finanziamenti
erogati. 
  Le regioni possono altresi' stipulare  convenzioni  con  imprese  o
loro  consorzi  per  la  realizzazione  di   corsi   di   formazione,
aggiornamento, riqualificazione  e  riconversione,  nel  rispetto  di
quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. 
  Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo
di imposta o tassa. 
  Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali,
le convenzioni di cui  al  presente  articolo  sono  stipulate  dalle
regioni.