LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 20-8-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63.
                    (Assicurazione obbligatoria)

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie
e' obbligatoria per tutti i cittadini.
  I  cittadini  che,  secondo  le  leggi  vigenti,  non  sono  tenuti
all'iscrizione  ad  un  istituto mutualistico di natura pubblica sono
assicurati  presso  il  servizio sanitario nazionale nel limite delle
prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
  ((A  partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al
comma  precedente  soggetti  all'obbligo  della  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  (IRPEF),  sono  tenuti  a  versare  annualmente  un
contributo  per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui
ai  commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle
condizioni indicate nel precedente comma.
  Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non
soggetti  all'obbligo  della  predetta  dichiarazione  dei redditi e'
disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.
  L'entita'  del  contributo  e  la  modalita'  di  versamento  per i
cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della
predetta  dichiarazione  dei redditi sono disciplinate dal decreto di
cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.))
  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da emanarsi entro il 30
ottobre  di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il  Consiglio  sanitario  nazionale,  e'  stabilita  ((...)) la quota
annuale  da  porre  a carico degli interessati per l'anno successivo.
Detta  quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel
costo  medio  pro  capite  dell'anno  precedente  per  le prestazioni
sanitarie di cui al secondo comma.
  Gli  interessati  verseranno  la  quota  di cui al precedente comma
mediante  accreditamento  in  conto  corrente  postale intestato alla
sezione  di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito
capitolo  da  istituirsi  nello  stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))
  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL D.L. 1 LUGLIO 1980, N. 312, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1980, N. 441))