LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
  (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria) 
 
  Il Ministro della sanita'  puo'  emettere  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
  La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle  funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle  farmacie
e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia'  esercitate  dagli
uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale  e  dagli
ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
  Nelle medesime materie sono  emesse  dal  presidente  della  giunta
regionale o  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere  contingibile  ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a  parte
del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  Sono altresi'  fatti  salvi  i  poteri  degli  organi  dello  Stato
preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.