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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  14-1-1979

Art. 3

(Poteri e funzioni delle regioni)


Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.