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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 13


Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
Dal 1 gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.
Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.
Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.
Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.