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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 10


Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.
L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al sesto comma del precedente articolo 4 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.
Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.
Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibro economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.
Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.
Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.
Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autorizzati, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende.