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LEGGE 5 agosto 1978, n. 484

Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

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Testo in vigore dal:  27-8-1978

Art. 2


A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtù di assicurazione obbligatoria sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonché del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura:
a) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200;
b) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400;
c) per ogni confezione di specialità medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600.
Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.