LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
vigente al 09/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45.
(Trasferibilita' e locazione di abitazioni  realizzate  nei  piani di
                                zona)

  ((1.  Gli  immobili  realizzati  senza il contributo dello Stato su
aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito
dei  piani  di  zona  di  cui  alla  legge  18 aprile 1962, n. 167, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, ivi compresi gli immobili
con  destinazioni  non  residenziali,  possono  essere ceduti ad enti
pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici
e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
  2.  In  tali  casi  e'  fatto  obbligo agli acquirenti di locare le
abitazioni  esclusivamente  a  soggetti aventi i requisiti prescritti
dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
  3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a
comuni  o  ad  altri  enti  pubblici  allo  scopo  di destinarli alla
locazione  in  favore  degli  sfrattati,  non  opera anche in caso di
mancato  subentro  nell'agevolazione  la  decadenza dal contributo di
preammortamento)).