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LEGGE 1 agosto 1978, n. 448

Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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Testo in vigore dal:  1-9-1978

Art. 3


La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.
Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
3) le modalità di corresponsione del premio stesso.