LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 79. 
                     (Patti contrari alla legge) 
 
  E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata  legale  del
contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore  rispetto  a
quello previsto dagli  articoli  precedenti  ovvero  ad  attribuirgli
altro vantaggio in  contrasto  con  le  disposizioni  della  presente
legge. 
  Il conduttore con azione  proponibile  fino  a  sei  mesi  dopo  la
riconsegna  dell'immobile  locato,  puo'  ripetere  le  somme   sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti  e  dei  limiti
previsti dalla presente legge. 
  ((In deroga alle disposizioni del primo  comma,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a  seguito  di  provvedimento
regionale  o   comunale,   e'   facolta'   delle   parti   concordare
contrattualmente termini e condizioni  in  deroga  alle  disposizioni
della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono
essere provati per iscritto)). 
                                                                 (25) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14  comma  4)
l'abrogazione del presente  articolo  "limitatamente  alle  locazioni
abitative".