LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  Successivamente  all'approvazione  del  piano nazionale, le regioni
previa  acquisizione  dei  pareri  in  analogia a quanto previsto nel
precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i
loro  programmi  relativi  ai  settori  di  cui  alla presente legge,
apportando  anche  eventuali  variazioni  e modifiche a provvedimenti
gia'  adottati  in  precedenza al fine di coordinarli con i programmi
medesimi.
  Le   regioni  dovranno  nel  provvedimento  di  adozione  dei  loro
programmi  di  settore  provvedere  anche al loro coordinamento con i
programmi  generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i
programmi  di  assetto  territoriale,  ove questi siano stati da esse
approvati,  oppure,  in  mancanza, con le direttive decise in materia
dalle regioni stesse. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.