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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.
Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.