LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  Ai  fini  dell'attuazione  dei  programmi  regionali  di  cui  alla
presente  legge,  le regioni sono autorizzate a concedere il concorso
nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai
sensi  della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni
e integrazioni.
  Il  limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel
pagamento  degli  interessi sui mutui di cui al precedente comma e' a
carico  delle  regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e
sara'  iscritto  annualmente  nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per gli anni successivi.
  Ai  mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo
si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui
all'articolo  36,  escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.