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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 933

Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
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Testo in vigore dal:  30-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.