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LEGGE 29 novembre 1977, n. 875

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.

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Testo in vigore dal:  22-12-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra


La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.