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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  2-4-1979
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Art. 6


Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.
Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.
Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.
((La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonché dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro))
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Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonché di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.
Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.