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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 17



Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1 dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.
Sono trasferite al "Fondo" di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 10 dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo 1 della legge 22 marzo 1971, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni.
La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.
In relazione ai versamenti che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima dell'entrata in, vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di cinquecento dipendenti.
Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1 dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.