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LEGGE 16 maggio 1977, n. 230

Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: "Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa".

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Testo in vigore dal:  14-6-1977

Art. 2


Il comma primo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito con i seguenti:

"I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO