DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2001)
Testo in vigore dal: 31-3-1977
                              Art. 12. 
 
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge,  l'interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del
180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto. 
  E'  considerata  invece  come   parto,   a   tutti   gli   effetti,
l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza  successiva
al 180° giorno dall'inizio della gestazione. 
  Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del  presente
articolo, l'inizio dello stato di gravidanza e' stabilito  secondo  i
criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.