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LEGGE 5 maggio 1976, n. 248

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1976

Art. 10



L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.
L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;
2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);
3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432.
L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE MORO - TOROS - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO