LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
vigente al 01/04/2023
Testo in vigore dal: 8-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  I  detenuti  aventi  diritto  al  voto sono ammessi a votare con le
modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.
  A  tale  effetto  gli interessati devono far pervenire non oltre il
terzo  giorno  antecedente  la  data  della  votazione al sindaco del
comune,  nelle  cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione
attestante  la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La  dichiarazione,  che  deve  espressamente indicare il numero della
sezione  alla  quale  l'elettore  e'  assegnato  e  il  suo numero di
iscrizione   nella   lista  elettorale  di  sezione,  risultanti  dal
certificato  elettorale,  deve  recare  in  calce  l'attestazione del
direttore  dell'istituto  comprovante la detenzione dell'elettore, ed
e'  inoltrata  al comune di destinazione per il tramite del direttore
stesso.
  Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
    a)  ad  includere  i  nomi  dei  richiedenti  in appositi elenchi
distinti  per  sezioni;  gli  elenchi sono consegnati, all'atto della
costituzione  del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale
provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
    b)   a  rilasciare  immediatamente,  ai  richiedenti,  anche  per
telegramma,  un'attestazione  dell'avvenuta  inclusione negli elenchi
previsti dalla lettera a).
  ((I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre
che   della   tessera  elettorale,  anche  dell'attestazione  di  cui
all'articolo  8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976,
n.  136,  che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata
ed  allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali
dei votanti.))