LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 21-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 67. 
                        Visite agli istituti 
 
  Gli   istituti   penitenziari   possono   essere   visitati   senza
autorizzazione da: 
    a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della
Corte costituzionale; 
    b)  i  ministri,  i  giudici  della   Corte   costituzionale,   i
Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i  componenti  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    c) il presidente della corte d'appello, il  procuratore  generale
della  Repubblica  presso  la  corte  d'appello,  il  presidente  del
tribunale e il procuratore della Repubblica presso il  tribunale,  il
pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito  delle  rispettive
giurisdizioni;  ogni  altro  magistrato  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni; 
    d) i consiglieri regionali e il commissario  di  Governo  per  la
regione, nell'ambito della loro circoscrizione; 
    e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; 
    f)  il  prefetto  e  il  questore  della  provincia;  il   medico
provinciale; 
    g) il direttore generale per gli istituti  di  prevenzione  e  di
pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; 
    h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; 
    i) l'ispettore dei cappellani; 
    l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia. 
    l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati. 
    ((l-ter) i membri del Parlamento europeo)) 
  L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le
persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per
il personale indicato nell'articolo 18-bis. 
  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono  accedere
agli istituti, per ragioni del loro  ufficio,  previa  autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria. 
  Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore,
i ministri del culto cattolico e di altri culti.