LEGGE 26 novembre 1975, n. 748

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970.

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Testo in vigore dal: 25-1-1976
                               Art. 2.

  Fino  all'approvazione  della  disciplina organica per l'attuazione
del  regolamento (CEE) n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo
europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  sentite  per quanto di competenza le
regioni   interessate,  cura  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
presentazione  alla  commissione  delle Comunita' europee, tramite il
Ministero  degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo
stesso.
  Per   le  stesse  finalita'  la  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  fino
all'approvazione   della   disciplina   organica   di  cui  al  comma
precedente,  provvede all'istruttoria delle domande di contributo del
Fondo  e  all'acquisizione  degli  elementi di valutazione tecnica ed
economica  necessari  alla commissione delle Comunita' europee per il
giudizio   sull'interesse  degli  investimenti  rispetto  ai  criteri
stabiliti dal regolamento stesso.
  Le   modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
precedenti  commi  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri
per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni.
  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  delle  entrate statali
apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E.
allo   Stato   italiano  destinate  al  finanziamento,  a  titolo  di
complementarieta',     dei    progetti    ammessi    a    contributo.
Corrispondentemente  e'  istituito  apposito  capitolo nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro per il contestuale
trasferimento  delle  predette  somme  alla Cassa per il Mezzogiorno,
anche  ai  fini  dell'eventuale  destinazione  dei  benefici ad altri
soggetti.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   per  l'attuazione  del  precedente  comma,  le  occorrenti
variazioni   di   bilancio   nel  presente  esercizio  ed  in  quelli
successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1975

                                LEONE

                                             MORO - RUMOR - VISENTINI
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE