LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-ter 
                         (Permessi premio). 
 
  1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta  ai  sensi  del
successivo comma 8 e che non  risultano  socialmente  pericolose,  il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto,  puo'
concedere permessi premio  di  durata  non  superiore  ogni  volta  a
quindici giorni per  consentire  di  coltivare  interessi  affettivi,
culturali o di lavoro. La  durata  dei  permessi  non  puo'  superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
((114)) 
  1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203. 
  2. Per i condannati minori di eta' la durata  dei  permessi  premio
non puo' superare ogni volta i trenta giorni e la durata  complessiva
non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione. 
  3.  L'esperienza  dei  permessi  premio  e'  parte  integrante  del
programma di trattamento e deve  essere  seguita  dagli  educatori  e
assistenti sociali penitenziari in collaborazione con  gli  operatori
sociali del territorio. (30) 
  4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
    a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; 
    b) nei confronti  dei  condannati  alla  reclusione  superiore  a
quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla   lettera   c),   dopo
l'espiazione di almeno un quarto della pena; 
    c) nei confronti dei condannati alla reclusione  per  taluno  dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater  dell'articolo  4-bis,
dopo l'espiazione di almeno meta' della  pena  e,  comunque,  di  non
oltre dieci anni; (37) 
    d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo  l'espiazione
di almeno dieci anni. 
  5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o
delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto  doloso  commesso   durante   l'espiazione   della   pena   o
l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta'  personale,  la
concessione e' ammessa soltanto decorsi due  anni  dalla  commissione
del fatto. (33) 
  6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per  i  permessi
di cui al primo comma dell'articolo  30;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. 
  7. Il provvedimento relativo  ai  permessi  premio  e'  soggetto  a
reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 30-bis. (107) ((114)) 
  8. La condotta  dei  condannati  si  considera  regolare  quando  i
soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso  di
responsabilita' e  correttezza  nel  comportamento  personale,  nelle
attivita' organizzate negli  istituti  e  nelle  eventuali  attivita'
lavorative o culturali. 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995,  n.  227  (in
G.U. 1a  s.s.  14/06/1995,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure  privative  e  limitative  della  liberta'),  introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede  l'ammissione  al  permesso  premio   dei   condannati   alla
reclusione militare. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997,  n.  403,
(in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,  n.  663,
nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre  1998,  n.  450
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  (Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta')
nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 
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AGGIORNAMENTO (107) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 12  giugno  2020,
n.  113  (in  G.U.  1ª  s.s.  17/06/2020  n.   25),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  30-ter,  comma  7,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
nella parte in  cui  prevede,  mediante  rinvio  al  precedente  art.
30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio e'  soggetto
a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro  ore  dalla
sua comunicazione, anziche'  prevedere  a  tal  fine  il  termine  di
quindici giorni". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  E' stato ripristinato il testo gia'  in  vigore  dal  18-06-2020  a
seguito della soppressione della lettera c), dell'art. 1, comma 1 del
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva le modifiche dei commi  1
e 7 del presente articolo, ad opera della L.  30  dicembre  2022,  n.
199, di conversione del D.L. medesimo.