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LEGGE 5 luglio 1975, n. 304

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta.

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Testo in vigore dal:  7-8-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.
La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare lo esercizio delle derivazioni.