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LEGGE 7 giugno 1975, n. 198

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1981)
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Testo in vigore dal:  29-6-1975

Art. 2


Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonché alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.
Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.