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LEGGE 31 maggio 1975, n. 204

Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.

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Testo in vigore dal:  1-7-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente:
"L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:
Personale Personale
fruente non fruente
di aggiunta di aggiunta
di famiglia di famiglia

Maresciallo maggiore, mare-
sciallo capo, maresciallo di
alloggio e gradi corrispon-
denti....................... 4.000 2.500

Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000

Appuntato, carabiniere e gra-
di corrispondenti........... 2.500 1.600

Allievo carabiniere e gradi
corrispondenti.............. - 600".