LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 7-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
        ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 
                                                               ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  24  gennaio  -  27  febbraio
2019, n. 24  (in  G.U.  1ª  s.s.  6/3/2019,  n.  10),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge  22  maggio
1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel  testo
vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011,  nella
parte in cui stabilisce che  il  sequestro  e  la  confisca  previsti
dall'art. 2-ter della legge 31  maggio  1965,  n.  575  (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche  straniere)
si applicano anche alle persone  indicate  nell'art.  1,  numero  1),
della legge n. 1423 del 1956".