stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 maggio 1975, n. 170

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-6-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE