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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 62


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.
La relazione di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole regioni.
A tal fine le regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.
Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonché proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1975

LEONE MORO - MARCORA - ANDREOTTI - COLOMBO - TOROS - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: REALE