LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
Testo in vigore dal: 10-6-1975
                              Art. 19.

  Il  concorso  di  cui  al  precedente  articolo  e' concesso per le
operazioni  di  finanziamento  effettuate dagli istituti esercenti il
credito  agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928,
n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il
tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a
quella  che sara' determinata annualmente, previo parere del Comitato
interministeriale  per  il  credito  ed il risparmio, con decreto del
Ministro  per  il  tesoro  sentito il Ministro per l'agricoltura e le
foreste.
  Gli  istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono
effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e
per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del
finanziamento  del  piano  di  sviluppo,  anche  in  deroga ai propri
statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.
  Tra  gli  istituti di cui ai precedenti commi e' incluso l'Istituto
di  credito  delle  casse  rurali  ed artigiane che e' autorizzato ad
effettuare  operazioni  di  credito agrario di miglioramento ai sensi
degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
  Tali  operazioni  rientrano  ad ogni effetto in quelle disciplinate
dalle  norme  sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n.
1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
  I  mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in
difetto   delle   predette   garanzie,   dalla  fidejussione  di  cui
all'articolo  20  della  presente  legge. I mutui o parte di mutuo di
durata  decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti
da  privilegio  legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n.
1760 del 5 luglio 1928.
  E'    consentito    agli   istituti   di   credito,   a   richiesta
dell'imprenditore  interessato,  di  accettare  il  trasferimento del
privilegio  legale,  in  caso di vendita o perimento del bene oggetto
del  privilegio,  su  altro  bene  mobile  non  soggetto a precedenti
gravami o a diversi oneri.
  L'imprenditore  puo'  chiedere  che il concorso nel pagamento degli
interessi  sia  attualizzato  dall'istituto  di  credito, allo stesso
tasso  globale  dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a
far  tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli
corrispondera'  all'istituto  le rate di ammortamento, sulla base del
tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.
  L'istituto   di   credito   e'  tenuto  a  concedere  la  richiesta
attualizzazione   del   concorso,   non   appena   in   possesso  del
provvedimento  formale di concessione-liquidazione del concorso negli
interessi  che avra' luogo con le modalita' di cui al primo e secondo
comma  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22
maggio 1967, n. 446.