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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 19


Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.
Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.
È consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.
L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.
L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.