LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
Testo in vigore dal: 11-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Sono   riservati   dalla   societa'  concessionaria,  per  apposite
trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore
di  programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di
programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale
e  per  quella  regionale,  ai  partiti ed ai gruppi rappresentati in
Parlamento,  alle  organizzazioni associative delle autonomie locali,
ai  sindacati  nazionali,  alle  confessioni  religiose, ai movimenti
politici,  agli  enti e alle associazioni politiche e culturali, alle
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,((alle  associazioni  di promozione sociale iscritte nei
registri  nazionale e regionali,))ai gruppi etnici e linguistici e ad
altri   gruppi   di  rilevante  interesse  sociale  che  ne  facciano
richiesta.
  Per  le  testate  dei  giornali  quotidiani  che  non  siano organi
ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa.
  La    sottocommissione   permanente   per   l'accesso,   costituita
nell'ambito    della    Commissione   parlamentare   procede   almeno
trimestralmente,sulla  base  delle  norme stabilite dalla Commissione
stessa,  all'esame  delle  richieste di accesso; delibera su di esse,
determina   il   tempo  di  trasmissione  complessivamente  riservato
all'accesso   ai   programmi   nazionali   e  locali,  provvede  alla
ripartizione  del  tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme
emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:
    a)  all'esigenza  di  assicurare  la  pluralita' delle opinioni e
degli orientamenti politici e culturali;
    b)   alla   rilevanza   dell'interesse   sociale,   culturale  ed
informativo delle proposte degli interessati;
    c) alle esigenze di varieta' della programmazione.
  La  sottocommissione  stabilisce  le  modalita'  di programmazione,
sentita la concessionaria.
  Contro  le  decisioni  della sottocommissione e' ammesso ricorso da
parte   del  richiedente  alla  Commissione  parlamentare  in  seduta
plenaria.   I   soggetti  interessati  devono  designare  la  persona
responsabile,   agli  effetti  civili  e  penali,  del  programma  da
ammettere  alla  trasmissione  e  comunicare alla sottocommissione ed
alla concessionaria il contenuto del programma stesso.
  I  soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione
del    loro   pensiero,   osservare   i   principi   dell'ordinamento
costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela
della   dignita'   della   persona  nonche'  della  lealta'  e  della
correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di
pubblicita' commerciale.
  I  soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio
programma  in  modo  autonomo, possono avvalersi della collaborazione
tecnica  gratuita  della concessionaria secondo norme ed entro limiti
fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime
di base.