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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497

Nuove norme contro la criminalità.

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Testo in vigore dal:  6-11-1974

Art. 8


Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:
"Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".