LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1979)
Testo in vigore dal: 9-7-1974
                               Art. 7.

  I  soggetti  di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i
periodi  antecedenti  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa
unica  assegni  familiari,  nel  caso  in  cui  abbiano provveduto ad
assicurare  al  personale  dipendente  un  trattamento per carichi di
famiglia  non  inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto
per gli assegni familiari.
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di
cui  al  precedente comma che non assicurano al personale trattamenti
per   carichi   di   famiglia   come   sopra   previsto  sono  tenuti
all'applicazione  delle norme sugli assegni familiari di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni nei confronti
di tutta il personale e sull'intero territorio nazionale.
  L'importo   degli   assegni   familiari  da  corrispondersi  e  del
contributo,  da  versare  e'  fissato, in deroga a quanto previsto al
sopra  richiamato  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955,  n.  797,  nella  misura  prevista  per  le  aziende  esercenti
attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti.
  Restano  a  carico  dei soggetti di cui al primo comma le eventuali
differenze  tra  gli  importi dei trattamenti per carichi di famiglia
corrisposti  e  la  misura  degli  assegni  familiari  dovuti  e  non
prescritti.