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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
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Testo in vigore dal:  27-11-1973

Art. 10


(Pensione di anzianità)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione e che non prestino attività lavorativa subordinata.
La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.
L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.
Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.