stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 876

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

nascondi
Testo in vigore dal:  19-1-1974

Art. 3


È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.
I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro.
Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.