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LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1988)
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Testo in vigore dal:  1-9-1973

Art. 2

(Retribuzione pensionabile).


L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:
"La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17.
Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società.
Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso più aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.
Detta media è calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio.
Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.
L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità".