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LEGGE 16 aprile 1973, n. 181

Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1986)
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Testo in vigore dal:  27-2-1986
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Art. 7



Alle altre necessità didattiche l'università italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico.
Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono presi a carico dell'università con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 gennaio 1986, n.23))
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Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell'articolo 6 sono approvate dal Ministro per la pubblica istruzione di con certo con il Ministro per il tesoro.