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LEGGE 7 marzo 1973, n. 69

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM.

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Testo in vigore dal:  25-4-1973

Art. 5


Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.
Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potrà servire anche di società in esso inquadrate.
Alla spesa relativa si provvederà con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.