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LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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Testo in vigore dal:  31-10-1971

Art. 61



Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi, finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d).
Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.
Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.
I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.