LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
Testo in vigore dal: 29-10-1971
                               Art. 4. 
 
  Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo
di formazione o di ampliamento della proprieta' coltivatrice  di  cui
al precedente articolo 2, deve essere data preferenza: 
    1)  alle  operazioni  proposte  nell'esercizio  del  diritto   di
prelazione o di riscatto previsto  dall'articolo  8  della  legge  26
maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente  legge,
e comunque agli acquisti effettuati  dai  coltivatori  insediati  sui
fondi; 
    2) alle operazioni che,  realizzando  un  accorpamento  di  fondi
rustici,   rivestono   finalita'   di    ricomposizione    fondiaria,
indipendentemente dalla estensione dei terreni  acquisibili,  purche'
destinate ad ampliare  le  aziende  e  a  formare  valide  proprieta'
diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico; 
    3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi
dalla Libia. 
  A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria  competenza
legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei
limiti dei  principi  fondamentali  di  cui  all'articolo  117  della
Costituzione.