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LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971

Art. 4



Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:
1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;
2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;
3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.
A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.