LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
Testo in vigore dal: 29-10-1971
                              Art. 13. 
 
  La  Cassa  per  la  formazione  della   proprieta'   contadina   e'
autorizzata ad acquistare o riacquistare  terreni  da  cooperative  o
singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito  i  fondi  medesimi
avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni  legislative  in
materia di piccola proprieta' contadina e della fideiussione  di  cui
all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purche' si tratti
di aziende che abbiano subito gravi  danni  a  causa  di  eccezionali
avversita' atmosferiche o calamita' naturali e le relative operazioni
di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano  avvenute
anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio  1965,  n.
590. 
  Detti terreni potranno essere acquistati  dalla  Cassa,  al  prezzo
ritenuto  congruo   dall'ispettorato   provinciale   dell'agricoltura
competente per territorio, per essere assegnati con  preferenza  agli
attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti  dalle  vigenti
disposizioni legislative.