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LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971

Art. 13



La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purché si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.