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LEGGE 22 marzo 1971, n. 184

Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1977)
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Testo in vigore dal:  13-5-1971

Art. 5


L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni.
Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata.