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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1985)
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Testo in vigore dal:  5-6-1971

Art. 3



L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

(Limiti azionari per i soci delle cooperative)

"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".