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LEGGE 8 dicembre 1970, n. 996

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  31-12-1970

Art. 21


Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.
Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.