LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
puo' essere domandato da uno dei coniugi: 
    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,  l'altro  coniuge
e' stato condannato, con sentenza passata  in  giudicato,  anche  per
fatti commessi in precedenza: 
      a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi,  esclusi
i reati politici e quelli commessi per motivi di  particolare  valore
morale e sociale; 
      b)  a  qualsiasi  pena  detentiva  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui  agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 
      c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero
per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; 
      d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,  per  i
delitti di  cui  all'articolo  582,  quando  ricorra  la  circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli
570, 572 e 643 del codice penale,  in  danno  del  coniuge  o  di  un
figlio. 
  Nelle ipotesi previste alla lettera  d)  il  giudice  competente  a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili  del
matrimonio  accerta,  anche  in  considerazione   del   comportamento
successivo del  convenuto,  la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o
ricostituire la convivenza familiare. 
  Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del  presente  articolo
la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia  stato  condannato
per concorso nel reato  ovvero  quando  la  convivenza  coniugale  e'
ripresa; 
  2) nei casi in cui: 
    a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente  da
uno dei delitti previsti nelle lettere b) e  c)  del  numero  1)  del
presente articolo, quando il  giudice  competente  a  pronunciare  lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
accerta l'inidoneita' del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la
convivenza familiare; 
    b) e' stata pronunciata con  sentenza  passata  in  giudicato  la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e'  stata  omologata  la
separazione consensuale ovvero e' intervenuta  separazione  di  fatto
quando la separazione di fatto stessa e'  iniziata  almeno  due  anni
prima del 18 dicembre 1970. 
  In tutti i predetti casi, per  la  proposizione  della  domanda  di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,  le
separazioni devono  essersi  protratte  ininterrottamente  da  almeno
dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di  separazione  personale  e  da  sei  mesi  nel  caso  di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si  sia
trasformato   in   consensuale,   ovvero   dalla   data   certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da un avvocato  ovvero  dalla  data  dell'atto
contenente l'accordo di separazione  concluso  innanzi  all'ufficiale
dello stato civile. Nei casi in cui la  legge  consente  di  proporre
congiuntamente la  domanda  di  separazione  personale  e  quella  di
scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,
quest'ultima  e'  procedibile  una  volta  decorsi  i  termini  sopra
indicati. L'eventuale  interruzione  della  separazione  deve  essere
eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi
ai  sensi  del  comma  precedente,  i  cinque  anni  decorrono  dalla
cessazione effettiva della convivenza. (8) (9) (11)((12)) 
    c) il procedimento penale promosso per i delitti  previsti  dalle
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo  si  e'  concluso
con sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  del  reato,
quando il giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei  fatti
commessi sussistano gli  elementi  costitutivi  e  le  condizioni  di
punibilita' dei delitti stessi; 
    d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione  che  dichiari  non  punibile  il
fatto per mancanza di pubblico scandalo; 
    e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha  ottenuto  all'estero
l'annullamento o  lo  scioglimento  del  matrimonio  o  ha  contratto
all'estero nuovo matrimonio; 
    f) il matrimonio non e' stato consumato; 
    g)  e'  passata  in  giudicato  sentenza  di  rettificazione   di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 12,  comma
7) che la presente modifica si applica  a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del decreto medesimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che
le  modifiche  disposte  al  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".