LEGGE 30 novembre 1970, n. 924

Nuovi provvedimenti per l'Universita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1973)
Testo in vigore dal: 10-12-1970
                               Art. 2.

  Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento
universitario   non   possono   essere   istituite,   autorizzate   o
riconosciute   con  provvedimento  amministrativo  nuove  istituzioni
universitarie,  salvo  che si tratti di facolta' o di corsi di laurea
nella  stessa  localita'  in  cui  ha  sede  l'Universita'  statale o
riconosciuta che ne fa richiesta.