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LEGGE 10 novembre 1970, n. 869

Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal:  15-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971.
Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.
Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.