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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
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Testo in vigore dal:  10-11-1970

Art. 30


Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presenterà al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonché l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presenterà l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.