stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-7-1970

Art. 10


L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.
La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.
L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo.